Statuto - Espressioni Artistiche del Litorale

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Statuto


Art. 1 - Denominazione e sede.
 
È costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione culturale avente la seguente denominazione: “ESPRESSIONI ARTISTICHE DEL LITORALE”. L’Associazione ha sede in Via Equilia 11 a Cavallino Treporti (VE).
 
Il mutamento della sede sociale non richiede la variazione del presente statuto potendo essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
 
 
Art. 2 - Oggetto.
 
L’Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale perseguendo esclusivamente finalità di carattere culturale. L’obiettivo comune è di allargare la coesione tra artisti e di promuovere la passione per l’Arte in tutte le sue forme, riunendo persone di ogni età ed esperienza nel campo dell’arte, dell’artigianato e della comunicazione.
 
La realizzazione dell’oggetto sociale può avvenire anche con interventi diretti nel sociale e in regime di volontariato.
 
 
Art. 3 - Durata.
 
L’Associazione ha durata illimitata.
 
Per lo scioglimento anticipato dell’Associazione è necessaria l’approvazione di almeno due terzi (2/3) dell’Assemblea dei soci aventi diritto al voto.
 
 
Art. 4 - Organi dell’Associazione.
 
Gli organi dell’Associazione sono:
 
a) l’Assemblea dei soci,
 
b) il Consiglio Direttivo,
 
c) il Collegio dei Revisori.
 
 
I  S O C I
 
 
Art. 5 - Iscrizione.
 
Possono far parte dell’Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che siano interessate all’attività dell’Associazione stessa.
 
I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e i termini di versamento sono fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
 
Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda al Presidente, corredata dalla firma di almeno due soci che ne garantiscano la moralità e la predisposizione alla realizzazione degli obiettivi sociali. La presentazione della domanda presuppone l’accettazione dello statuto.
 
L’ammissione a socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo il quale si riserva il diritto di accogliere o respingere la domanda di ammissione.
 
 
Art. 6- Diritti del socio.
 
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea, durante lo svolgimento della quale non sono ammesse deleghe.
 
Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.
 
 
Art. 7 - Doveri del socio.
 
Il socio è tenuto:
 
1) a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e, comunque, entro la data di convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio dell’Associazione;
 
2) all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
 
3) a tenere un comportamento, anche all’esterno dell’Associazione, che non danneggi il buon nome dell’Associazione stessa e il raggiungimento del suo scopo sociale.
 
Ogni socio che abbia un interesse personale di qualsivoglia natura o genere, economico o morale, anche per interposta persona, ha il dovere di astenersi nelle deliberazioni alle quali è chiamato a pronunciarsi in forza del presente statuto.
 
 
Art. 8 - Recesso del socio.
 
Il socio può recedere dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento della quota associativa annuale.
 
 
Art. 9 - Perdita della qualifica di socio.
 
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e, comunque, in caso di inosservanza dei doveri stabiliti dall’art. 7 del presente statuto.
 
La qualifica di socio si perde, altresì, per radiazione. Tale atto è deliberato all’unanimità dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme richiamate nel presente statuto e nei regolamenti emanati ed emanandi dal Consiglio Direttivo stesso, per il corretto raggiungimento degli scopi sociali. La radiazione ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
 
Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.
 
 
L’ASSEMBLEA
 
 
Art. 10 - Composizione.
 
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
 
Ogni socio maggiorenne partecipante all’Assemblea ha diritto a un solo voto e può rappresentare soltanto se stesso. Non sono ammesse deleghe.
 
 
Art. 11 - Competenze dell’Assemblea ordinaria.
 
L’Assemblea ordinaria delibera:
 
1) l’approvazione annuale del bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;
 
2) l’elezione del Consiglio Direttivo;
 
3) sulle proposte del Consiglio Direttivo che non debba essere deciso dall’Assemblea straordinaria.
 
4) l’elezione del Collegio dei Revisori.
 
 
Art. 12 - Competenze dell’Assemblea straordinaria.
 
L’Assemblea straordinaria delibera:
 
1) sulle modifiche del presente statuto;
 
2) sull’estinzione anticipata dell’Associazione.
 
 
Art. 13 - Convocazione dell’Assemblea.
 
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata previa deliberazione del Consiglio Direttivo ovvero su istanza motivata al Consiglio stesso da almeno il settanta per cento (70%) dei soci.
 
La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale o altro luogo che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.
 
L’avviso di convocazione è affisso almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e indica il luogo, la data e l’ora in cui si terrà la riunione assembleare nonché l’ordine del giorno.
 
 
Art. 14 - Costituzione dell’Assemblea.
 
L’Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Si considera validamente costituita con l’intervento di almeno il cinquanta per cento più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto.
 
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea, ordinaria e straordinaria, si considera validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
 
 
Art.15 - Verbalizzazione.
 
All’inizio di ogni sessione, l’Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente dell’Assemblea e il Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni assembleari e a firmarli assieme al Presidente dell’Assemblea.
 
 
Art. 16 - Votazioni.
 
L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente dell’Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.
 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
 
 
Art. 17 - Costituzione del primo Consiglio Direttivo.
 
I comparenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto di 7 (sette) membri e nominano a farne parte i sotto elencati signori:
 
-  Luigi Fratter                        Presidente,
 
-  Cinzia Scarpa                       Consigliere,
 
-  Giuseppe Danuol                Consigliere,
 
-  Sandra Enzo                        Consigliere,
 
-  Manuela Savio                    Consigliere,
 
-  Umberto Menetto                Consigliere,
 
-  Massimo Medoro                 Consigliere.
 
Con la firma in calce al presente atto, i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all’art. 2382 C.C.
 
Ai Consiglieri eletti saranno attribuite le cariche di Vicepresidente, Tesoriere e Segretario dell’Associazione nella prima riunione del Consiglio Direttivo convocato dal Presidente.
 
 
Art. 18 - Nomina e composizione.
 
Il Consiglio Direttivo è formato da sette consiglieri tra i quali non intercorrano vincoli di parentela e/o di affinità. E’ nominato dall’Assemblea ordinaria ogni tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
 
Sono eletti i soci che ottengono il maggior numero di voti e ogni membro eletto prende possesso dell’incarico subito dopo l’accettazione scritta.
 
I Consiglieri, dopo la nomina, provvedono a eleggere il Presidente del Consiglio Direttivo, quindi il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell’Associazione.
 
In caso di recesso di un Consigliere prima della scadenza del mandato, il Presidente del Consiglio Direttivo provvede a nominare un sostituto attingendolo dalla graduatoria di cui al terzo comma del presente articolo.
 
Il nuovo eletto dall’Assemblea durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.
 
In caso di recesso del Presidente, subentra nella carica il Vicepresidente con le modalità di cui al 5° e 6° comma del presente articolo.
 
 
Art. 19 - Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo.
 
Al Consiglio Direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, la direzione tecnica di tutte le attività sociali e l’organizzazione interna. Entro un mese dalla chiusura dell’esercizio, approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo.
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta all’anno oppure ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale nonché su iniziativa del Presidente e di almeno due consiglieri.
 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e di ogni riunione viene redatto regolare verbale trascritto nell’apposito registro.
 
 
Art. 20. Il Presidente del Consiglio Direttivo.
 
Il Presidente dura in carica per un triennio e può essere rieletto con le stesse modalità previste dal già citato art. 17.
 
Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
 
Il Presidente coordina e sostiene l’organizzazione e tutte le attività dell’Associazione nel rispetto delle regole statutarie.
 
Autorizza i pagamenti per le spese preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo e, qualora questi superino il preventivo di spesa, richiede l’autorizzazione del Consiglio stesso.
 
Esercita anche funzioni di coordinamento tra i soci e gli organi dell’Associazione.
 
In caso di urgenza e/o pericolo, con firma congiunta con il Vicepresidente, prende delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocarlo al più presto per farne verificare lo stato di reale emergenza.
 
 
Art. 21. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo.
 
Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo svolge gli stessi compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
 
 
Art. 22 - Il Segretario.
 
Il Segretario cura i registri sociali, gli adempimenti burocratici e amministrativi dell’Associazione, coadiuva il Presidente del Consiglio Direttivo nell’esercizio delle loro funzioni, redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, è responsabile dei documenti custoditi, sottopone trimestralmente l’andamento dell’amministrazione e della contabilità al Tesoriere.
 
Dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
 
 
Art. 23 - Il Tesoriere.
 
Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione e alla contabilità dell’Associazione e ne verifica l’andamento trimestrale con il Segretario.
 
Dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Direttivo di cui fa parte.
 
 
Art. 24 - Organizzazione interna
 
Il Consiglio Direttivo può predisporre regolamenti interni riguardanti questioni non previste dal presente statuto, che dovranno essere sottoposti alla discussione dell’Assemblea per l’approvazione.
 
I regolamenti emanati ed emanandi non possono essere in contrasto con le norme dello statuto.
 
 
IL COLLEGIO DEI REVISORI
 
 
Art. 25 - Costituzione e competenze del Collegio dei Revisori.
 
Attualmente nessuna norma, né generale né speciale, obbliga a scegliere i revisori tra i professionisti contabili.
 
I comparenti stabiliscono che il Collegio dei Revisori sia composto da tre membri, scelti anche tra i non aderenti, e per il primo mandato triennale nominano a farne parte i sotto elencati signori:
 
Ernesto De Marchi, Pierangelo Nardin, Ivano Tonon.
 
Il Collegio dei Revisori deve controllare la regolare tenuta della contabilità, verificare la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, controllare il movimento del denaro (cassa e conto corrente bancario), controllare che il Consiglio Direttivo operi nel rispetto della legge e delle norme statutarie.
 
 
 
I revisori contabili sono responsabili verso i soci al pari degli amministratori per gli eventuali danni. I comparenti stabiliscono che i componenti del Collegio dei Revisori sia composto di tre membri che dureranno in carica per tre anni e che siano rieleggibili.
 
Le loro prestazioni sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate effettuate in ragione del loro incarico.
 
Per certificare la propria attività di controllo della gestione amministrativa dell’Associazione, i Revisori redigono la loro relazione annuale allegandola al bilancio consuntivo che sarà presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
 
Il libro dei verbali dei Revisori non è in libera visione ai soci, in quanto può contenere informazioni riservate che possano pregiudicare la privacy.
 
 
PATRIMONIO SOCIALE
 
 
Art. 26 - Patrimonio dell’associazione.
 
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti e donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive e/o passive della gestione.
 
 
Art. 27 - Risorse economiche.
 
L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:
 
- quote associative annuali;
 
- contributi degli aderenti e/o privati;
 
- contributi di enti ed istituzioni pubbliche;
 
- proventi da convenzioni con enti pubblici;
 
- proventi dall’esercizio di attività istituzionali;
 
- proventi dall’esercizio di attività connesse;
 
- proventi da attività di raccolta fondi.
 
Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
 
 
Art. 28 - Bilancio di esercizio.
 
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2018.
 
L’esercizio sociale dell’associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.
 
Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo dell’anno successivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea degli associati.
 
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell’anno precedente, dal quale deve emergere la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’associazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse, e lo sottopone all’assemblea degli associati.
 
Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell’associazione.
 
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale.
 
 
Art. 29 - Libri dell’Associazione.
 
L’Associazione ha il compito di tenere:
 
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
 
- il libro dei verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 
- il libro dei verbali dei Revisori:
 
- il libro degli associati;
 
- ogni altro libro prescritto dalla legge.
 
 
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
 
 
Art. 30 - Devoluzione del patrimonio sociale.
 
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi finalità affini a quelle perseguite dall’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.190.
 
 
NORME FINALI
 
 
Art. 31 - Rinvio.
 
Per quanto non stabilito dal presente statuto, si osservano le disposizioni del codice civile italiano e delle leggi speciali in materia nonché la dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo proclamata dall’ONU.
 
 
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell’Associazione qui costituita e saranno imputate al rendiconto del primo anno di attività.
Associazione Artistica
ESPRESSIONI ARTISTICHE DEL LITORALE
Via Equilia, 11 - 30013 Cavallino Treporti
Codice fiscale: 94093860271
E-mail:  info@esart.org

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